PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È autorizzata la concessione di un contributo di 550.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la costituzione dell'Osservatorio euro-mediterraneo Mar Nero su informazione e partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale, in conformità alle deliberazioni dell'Unione europea, dei Governi del partenariato euromediterraneo, delle regioni e degli enti locali interessati.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, autorizza la concessione del contributo di cui al comma 1.
      3. La gestione dell'Osservatorio di cui al comma 1 è affidata a un'associazione internazionale di promozione sociale, avente sede legale in Italia.
      4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante avviso pubblico del Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo, è avviata la procedura di selezione dell'associazione di cui al comma 3.
      5. L'avviso pubblico di cui al comma 4 deve prevedere il possesso, da parte delle associazioni interessate, dei seguenti requisiti:

          a) costituzione formale da almeno tre anni;

          b) previsione nel proprio statuto dei seguenti obiettivi:

              1) cooperazione nel Mediterraneo-Mar Nero;

 

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              2) tutela ambientale;

              3) sviluppo sostenibile;

              4) lotta alla povertà;

          c) garanzia di una presenza formale ed effettiva in ciascuno dei Paesi del Mediterraneo-Mar Nero, anche mediante propri soci o partner;

          d) costituzione in forma federativa da parte di istituzioni pubbliche o private, regioni, enti locali e associazioni no profit.

      6. La procedura di selezione dell'associazione deve concludersi entro tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al comma 4.

Art. 2.

      1. A decorrere dall'anno 2010 l'associazione che ha gestito l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 1, è inserita, con decreto del Ministro degli affari esteri, nell'elenco delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale destinatari dei contributi di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 550.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede a valere sulle risorse stanziate per il finanziamento del Fondo per lo sviluppo sostenibile, ai sensi del comma 1125 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.